Responsabilità dell’amministratore senza delega per omesso controllo dei delegati

La Cassazione si è espressa sul tema della responsabilità dell’amministratore delegante restringendone l’ambito alla violazione della diligenza richiesta in base alla natura dell’incarico e alle competenze specifiche del delegante, che deve agire in modo informato ma svincolato (ed in questo sta la novità) dall’obbligo di vigilanza sull’operato dei delegati, salvo che dalle informazioni ricevute sorgano segnali di allarme e di pericolo.

Con sentenza n. 17441 pubblicata il 31/08/2016 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della responsabilità degli amministratori senza deleghe per i fatti pregiudizievoli commessi dagli amministratori delegati.

La pronuncia viene resa all’esito di un’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro tutti i componenti del C.d.A. della società fallita, in relazione ad un’operazione di acquisto di azioni ritenuta dal curatore esorbitante e causa principale del fallimento.

Gli amministratori deleganti si difendono eccependo che non hanno e non avrebbero comunque potuto evitare l’evento in quanto privi di informazione sulla pericolosità dell’operazione compiuta dai delegati. In primo e secondo grado vengono condannati per omesso controllo e mancata adozione di iniziative necessarie ad evitare o contenere il dissesto della società.

La Cassazione afferma che i giudici di merito abbiano errato nel ravvisare in capo agli amministratori senza delega un obbligo di vigilanza sui delegati, ritenendo che ciò non appartenga ad una corretta interpretazione dell’art 2392 2° comma c.c. che invece, attraverso il richiamo dell’art 2381 c.c. attribuisce loro il diverso obbligo di agire informati.

In passato (ante 2003) l’art. 2932 c.c. prevedeva in capo agli amministratori senza delega un generale obbligo di vigilanza sulla gestione che richiedeva loro di esercitare un controllo sull’operato del delegato i cui confini apparivano tuttavia di difficile definizione traducendosi il più delle volte in una sorta di responsabilità oggettiva svincolata da una condotta effettivamente illecita o da una violazione di un obbligo specifico legato alla carica.

Con il d. lgs. 6/2003 detto obbligo è venuto meno ed è stato sostituito da un dovere generico di agire informato (art. 2381 comma 6 c.c.) e da obblighi specifici, tra cui quello di valutare l’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società “sulla base delle informazioni ricevute” e l’andamento della gestione “sulla base della relazione degli organi delegati (art. 2381 comma 3 c.c.).

Dunque l’amministratore privo di delega non ha più un dovere di vigilanza sullo specifico affare quanto piuttosto un obbligo di agire informato che si traduce nella richiesta di ricevere dai delegati un’informazione periodica sulla gestione (art. 2381 comma 4 c.c.) e un conseguente obbligo valutativo che deve avere ad oggetto il generale andamento della gestione e l’adeguatezza degli assetti organizzativi amm.vi e contabili attraverso cui arginare gli eventi pregiudizievoli.

L’inserimento di tale obbligo valutativo, in sostituzione di un più penetrante dovere di vigilanza, trova la sua ragione non solo nella constatazione della importanza che, specie nelle società di rilevanti dimensioni, assume la funzione organizzativa dei vari aspetti dell’attività sociale, ma soprattutto nella considerazione dell’assoluta inutilità di pretendere una puntuale vigilanza da parte degli amministratori non esecutivi dei singoli atti di amministrazione mentre è molto meglio che si concentrino su un compito assolvibile (quello del controllo degli assetti).

Permane ovviamente l’obbligo di tenere una condotta attiva diretta a richiedere un supplemento di informazioni allorché sussistano riconoscibili segnali di pericolo o di allarme (cfr. Cass. n. 22848/2015).

La Cassazione precisa come occorre che la semplice facoltà di chiedere agli organi delegati informazioni relative alla gestione della società si tramuti in un obbligo positivo di condotta allorquando sussistano elementi tali da porre sull’avviso gli amministratori alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

La misura della diligenza richiesta all’amministratore deve essere dunque parametrata allanatura dell’incarico e alle specifiche competenze che rappresentano indici elastici ma calzanti al caso specifico in cui trovano applicazione.

Il concetto di “natura dell’incarico” fa riferimento alla posizione dell’amministratore nell’ambito dell’organo gestorio e al tipo di incarico a questi affidato, mentre le “specifiche competenze” richiamano le particolari conoscenze per le quali l’amministratore è stato nominato.

L’aspetto delle competenze attiene alle capacità specifiche del consigliere e alla sua ricettività delle informazioni provenienti dai delegati: introducendo il concetto di “competenza” si esclude la responsabilità di quegli amministratori che non hanno una particolare competenza tecnica nell’argomento attinente al fatto generatore della responsabilità.

Cosi ad esempio un dottore commercialista in un consiglio di amministrazione di una società che gestisca un impianto farmaceutico è difficilmente in grado di percepire una carenza di informazione sui profili tecnici di un nuovo impianto di cui l’amministratore delegato proponga la realizzazione; egli potrà solo valutare che il nuovo impianto è stato proposto dall’amministratore delegato, che lo stesso riveste la qualifica -in ipotesi- di ingegnere chimico, e che questi a sua volta si è comunque fatto assistere da altri professionisti che fino a quel momento, per sua conoscenza, sono stati meritevoli di fiducia.

Una volta che egli abbia svolto un’attività di riscontro e verifica che può esigersi da un soggetto con tale formazione, egli potrà essere considerato sufficientemente informato senza doversi ritenere tenuto a sviluppare studi di impiantistica per accertare eventuali lacune nel progetto.
In conclusione la pronuncia della Cassazione segna un punto a favore degli amministratori delle società nella dialettica giuridica che li contrappone ai creditori o agli stockholders nelle azioni di responsabilità che vengono avviate, frequentemente, in ragione di responsabilità non legate a proprie specifiche condotte illecite.

La sentenza è coerente con lo spirito della riforma del 2003 tesa (tra l’altro) ad evitare che l’avvicinamento di menti brillanti a cariche apicali di società sia frenato dal timore che la normale diligenza richiedibile in base alla propria esperienza professionale o comunque in base alla natura dell’incarico non sia sufficiente ad escludere il coinvolgimento in azioni giudiziarie per danni alla cui formazione la loro condotta non ha contribuito né era per loro possibile evitare secondo un modello normale di diligenza esigibile.


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